Un nuovo articolo per introdurre la possibilità di prolungare il periodo di godimento. La prossima assemblea dei soci, che si terrà sabato 10 maggio 2014 all’Hotel Raffaello di Modena, sarà chiamata a valutare la proposta di introdurre un nuovo articolo 25 nel Regolamento di Assegnazione, che dà al Consiglio di Amministrazione la facoltà di prolungare la durata del periodo di godimento di alloggi già assegnati, così da adeguare l’attività mutualistica di Abitcoop alle effettive esigenze dei soci e, nel contempo, evitare che restino alloggi inassegnati e vuoti per mancanza di interesse all’acquisizione in proprietà, con inutili costi.
Attualmente, infatti, i soci assegnatari in godimento, se non esercitano la prelazione, al termine contrattuale devono lasciare l’alloggio e trovare un’altra abitazione, anche se interessati a prolungare la durata del godimento.
La soluzione proposta è che il CdA, quando circostanze particolari lo rendessero opportuno, possa concedere un prolungamento del periodo di godimento, da attuare per singoli fabbricati e solo per quei soci che siano in regola con tutti gli obblighi assunti verso la Cooperativa e il condominio.
Altro caso è quello degli alloggi rinunciati dai soci assegnatari poco prima della scadenza del vincolo di durata minima di destinazione al godimento.
Il nuovo articolo prevede che in tali casi il CdA, in sede di riassegnazione ad altro socio, possa stabilire una data di scadenza del periodo di godimento successiva a quella prevista originariamente.
Ecco il testo integrale del nuovo articolo:
Art. 25 – Prolungamento della durata del periodo di assegnazione in godimento
Salvo che la convenzione con l’Ente pubblico o altre disposizioni comunque riguardanti l’iniziativa edificatoria dispongano diversamente, il Consiglio di Amministrazione, qualora ritenga che nella specifica circostanza non risulti opportuno provvedere all’apertura di un bando per l’assegnazione in proprietà degli alloggi, ha la facoltà di deliberare, per singoli fabbricati ed anche più volte per lo stesso alloggio, il prolungamento della durata del periodo di assegnazione in godimento nei sotto indicati casi e coi seguenti modi:
- alloggi con godimento in corso, per i quali il socio assegnatario non eserciti il diritto di prelazione di cui al precedente art. 24: proroga della data di scadenza del periodo di godimento dell’alloggio assegnato subordinatamente alla condizione che il socio sia in regola con tutti gli obblighi assunti verso la cooperativa ed il condominio;
- riassegnazione in godimento di alloggi resisi disponibili in seguito a rinuncia di precedenti assegnatari: fissazione di una data di scadenza, del periodo di godimento della riassegnazione, temporalmente successiva a quella risultante dal precedente atto di assegnazione in godimento.
Il CdA delibera sulla assegnazione in proprietà o in godimento degli alloggi per i quali non sia possibile procedere al prolungamento della durata ai sensi del comma precedente.